Patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza, oggi detto Fondi Propri (Own Funds), è la dotazione patrimoniale regolamentare che ogni banca e gli altri soggetti disciplinati dal TUB devono detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale previsti dalle disposizioni di recepimento degli Accordi di Basilea. L'Autorità di Vigilanza competente per il controllo del rispetto delle disposizioni è la Banca d'Italia e la BCE (secondo la ripartizione funzionale prevista dal Meccanismo di vigilanza unico).

È importante sottolineare che i Fondi Propri non corrispondono esattamente al Patrimonio netto contabile delle imprese commerciali comuni, poiché gli è richiesta obbligatoriamente la funzione di copertura dei rischi di credito, mercato e operativo individuati dal c.d. "Primo Pilastro" (come definito degli accordi di Basilea). Oltre a questo vi sono dei requisiti supplementari (detti di "Secondo Pilastro"), che i soggetti vigilati devono definire internamente nell'ambito del processo ICAAP annuale, al fine di adeguare i fondi detenuti anche alle altre fonti di rischio individuate (p.es. rischio di concentrazione, di liquidità, di tasso etc.).

I Fondi Propri sono determinati dalla somma algebrica del capitale di classe primaria (T1) e dal capitale di classe secondaria (T2); non possono essere inferiori al capitale iniziale minimo richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria.


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